L‘Unione Europea ha da poco definito il primo testo legislativo sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (l’“IA”): sebbene non sia ancora stata pubblicata la versione finale ufficiale, possiamo aspettarci presto l’entrata in vigore di un nuovo regolamento, il cd. Artificial Intelligence Act (“AI Act”).
Introdotto su proposta della Commissione Europea nel 2021, l’AI Act è volto a regolamentare in maniera organica in tutta l’Unione Europea i sistemi di intelligenza artificiale, attraverso la creazione di un quadro normativo chiaro e uniforme, vista la crescente importanza che tali strumenti tecnologici stanno assumendo nei più disparati settori.
Il testo finale dovrebbe adottare una definizione di intelligenza artificiale molto ampia e, da una parte, vietare espressamente alcune utilizzazioni considerate a rischio troppo elevato, e dall’altra, per i casi di utilizzo lecito, prevedere specifici doveri di valutazione del rischio in capo a coloro che si avvalgono di strumenti di IA. L’obiettivo principale è quindi quello di responsabilizzare i centri di interessi che sfruttano l’IA, sempre con il fine ultimo di salvaguardare il rispetto dei diritti umani e dei valori fondamentali dell’UE.
L’AI Act nel contesto della disciplina UE sul diritto d’autore
Tra i vari modelli e sistemi di IA rivestono particolare importanza le Generative Adversarial Networks (GANs), reti di IA generativa o GenAI, che rientrano nel più vasto gruppo dei modelli di IA cd. di scopo generale (c.d. “General Purpose AI” o “GPAI”). Esse, addestrate con grandi quantità di dati, possono eseguire un’ampia gamma di compiti distinti, fornendo agli utenti contenuti anche complessi e altamente realistici che imitano la creatività umana sotto forma di testi, contenuti visivi, audio o video. Lo sviluppo e l’addestramento di modelli GPAI richiedono accesso a contenuti che possono essere protetti dal diritto d’autore e diritti connessi ed è proprio su tale punto che sorgono particolari criticità.
La regolamentazione del diritto d’autore non rientra tra gli obiettivi precipui della proposta dell’AI Act. Tuttavia, l’AI Act si inserisce nel quadro normativo autoriale vigente nell’UE, in particolare con riferimento alla Direttiva Digital Single Market (direttiva (UE) 2019/790) (“Direttiva DSM”). Infatti, proprio con riguardo ai menzionati contenuti protetti dal diritto d’autore usati per addestrare l’IA – che sono elementi essenziali per lo sviluppo dell’IA e rispetto ai quali è quindi necessario definire i requisiti e le limitazioni del relativo sfruttamento – la disciplina dell’AI Act si coordinerà con quella dell’articolo 4 della Direttiva DSM.
Quest’ultimo prevede un’eccezione all’applicazione delle previsioni sulla tutela del diritto d’autore per quanto riguarda il text and data mining a scopo commerciale (“TDM”). Tale eccezione consente l’estrazione di testo e dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso. Ciò a meno che il titolare dei diritti abbia espresso una riserva (cd. opt-out) contro tali usi.
In questo contesto, obiettivo dell’AI Act è quello di rafforzare l’eccezione relativa al TDM introdotta dalla Direttiva DSM attraverso meccanismi di trasparenza e accountability. L’intento parrebbe quello di rafforzare la possibilità del titolare del diritto d’autore di opporsi all’uso dei propri contenuti ai fini di addestramento e di richiedere una remunerazione per l’uso delle informazioni ricavabili da essi. Il rischio, ovviamente, è quello di frenare lo sviluppo dell’IA nell’UE o provocare addestramenti incompleti. Giocherà allora un ruolo cruciale l’esatta definizione e il bilanciamento del perimetro dell’eccezione relativa al TDM.
Le novità in materia di diritto d’autore che verranno introdotte dall’AI Act
È possibile sintetizzare le disposizioni in materia di diritto d’autore dell’AI Act come segue. I fornitori di modelli GPAI dovranno:
- garantire la conformità dei modelli GPAI con la normativa UE sul diritto d’autore e i diritti connessi: in particolare, i fornitori dovranno identificare e rispettare la riserva esercitata dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 4 Direttiva DSM, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono o sono state svolte le attività di data mining e di training dell’IA. L’estrazione e la riproduzione di dati non è quindi consentita se tale utilizzo è stato espressamente escluso dal titolare del diritto d’autore attraverso la facoltà di riserva riconosciuta dal medesimo articolo secondo il meccanismo c.d. opt-out. Pertanto, seguendo tale lettura, quando il titolare del diritto esercita l’opt-out, gli sviluppatori di modelli di IA dovranno ottenere la sua specifica autorizzazione per il TDM;
- uniformarsi a precisi obblighi di trasparenza redigendo e rendendo disponibili al pubblico una rendicontazione dei contenuti che sono stati utilizzati per l’attività di addestramento dei loro modelli. Tale obbligo si applica anche a coloro che forniscono al pubblico un modello di intelligenza artificiale con licenza libera. Sembra che, in base all’AI Act, i report dovranno essere sufficientemente esaustivi, così da agevolare i soggetti detentori di un interesse legittimo, compresi i titolari del diritto d’autore, a esercitare i propri diritti;
- adottare adeguate policy volte al rispetto della normativa autoriale dell’UE. Tali policy dovranno garantire l’identificazione e il rispetto delle riserve esercitate ai sensi dell’articolo 4 Direttiva DSM. Allo stato, la previsione risulta formulata in maniera abbastanza generica, senza specificare come queste policy debbano essere conformate. In ogni caso, sembra che le policy adottate debbano definire quantomeno i parametri tecnici (ovvero le modalità con cui avviene la lettura automatizzata) per (i) identificare i contenuti riservati, e (ii) rispettare le riserve relative al TDM (opt-out).