In tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto, per il procedimento di omologazione del concordato, dagli artt. 25 sexies, sesto comma, e 247, CCII, né l’ausiliario nominato dal Tribunale ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 881/2026.
Leggi l’articolo dell’Avv. Cristina Biglia per il Quotidiano Giuridico/Altalex