Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 2 marzo 2024 n. 52, è stato pubblicato il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. D.L. PNRR bis, il “Decreto”), che ha introdotto importanti novità, tra l’altro, in materia di contratti pubblici, apportando modifiche e deroghe al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (il “Codice”).
Il Decreto è stato convertito, con modificazioni, in Legge 29 aprile 2024 n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 aprile 2024 n. 100.
1. Contratti nei settori speciali e norme PNRR sulla parità di genere
L’art. 12, comma 8 del Decreto stabilisce uno specifico regime normativo per gli interventi e per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR e avviati a partire dal 1° febbraio 2020.
Con particolare riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di contratti relativi ai settori speciali previsti dal Codice, la disposizione in esame stabilisce che solo le procedure di gara indette a seguito della comunicazione di concessione del finanziamento PNRR (anche se contestuale ad altri finanziamenti) sono soggette all’applicazione di:
(a) art. 47 del Decreto-Legge 77/2021, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;
(b) art. 50, comma 4 del Decreto-Legge 77/2021, ai sensi del quale la stazione appaltante può prevedere nella lex specialis il riconoscimento all’appaltatore di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori, nonché prevedere, in deroga al Codice, penali per il ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali in misura giornaliera tra lo 0,6 ‰ e l’1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale, con il limite massimo complessivo del 20% di detto ammontare.
In ogni caso, in relazione alle procedure di gara in questione, l’art. 12, comma 8 del Decreto fa salvo il rispetto della disciplina in materia di certificazione del rispetto delle norme in materia di lavoro dei disabili (prevista dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68) e di redazione del rapporto sulla parità di genere del personale impiegato (stabilita dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198).
2. Pagamento del corrispettivo e tutela dei lavoratori
Per quanto riguarda i contratti pubblici di lavori edili, l’art. 29, comma 10 del Decreto stabilisce l’obbligo per il Responsabile Unico del Progetto di verificare, in sede di pagamento del saldo finale, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, in applicazione della disciplina in materia di DURC di congruità prevista dal Decreto del Ministro del Lavoro in data 25 giugno 2021.
In caso di violazione dell’obbligo in questione nei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00, il successivo comma 11 prevede che la condotta del R.U.P. rileva quale responsabilità amministrativo-contabile nonché ai fini della valutazione delle performance. Inoltre, l’accertamento di tale violazione deve essere comunicato all’ANAC.
3. Patente a punti per cantieri temporanei o mobili
L’art. 29, comma 19 del Decreto ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
L’art. 27 citato ha istituito la c.d. patente a punti, necessaria per operare in cantieri temporanei o mobili a partire dal 1° ottobre 2024. In merito alla disciplina di tale istituto, si rinvia agli alert predisposti dalle altre Aree di Competenza.
Ai sensi dell’art. 27, comma 11del D.Lgs. 81/2008, lo svolgimento di attività in cantiere da parte di imprese prive della patente a punti, o in possesso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a Euro 6.000,00, nonché l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori per un periodo di sei mesi.
In ogni caso, non sono soggette al possesso della patente a punti gli operatori economici in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica III o superiore (art. 27, comma 15 del D.Lgs. 81/2008).
4. Disposizioni sugli interventi per fronteggiare il rischio idrogeologico e di alluvione
In merito agli interventi finanziati con fondi PNRR per prevenire il rischio idrogeologico e di alluvione nonché per ripristinare le infrastrutture pubbliche e private danneggiate da tali eventi calamitosi (gli “Interventi”), l’art. 36, comma 1 del Decreto ha fornito l’interpretazione autentica delle seguenti disposizioni:
(a) l’art. 29, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, che introduce deroghe a numerose ed eterogenee disposizioni in relazione agli Interventi;
(b) l’art. 225, comma 8 del Codice, che prevede l’applicabilità, tra l’altro, del D.L. 13/2023 alle procedure di gara indette dopo il 1° luglio 2023 per l’affidamento di contratti pubblici finanziati con i fondi PNRR.
Secondo l’interpretazione fornita dal Decreto, le procedure di gara indette dopo il 1° luglio 2023 per eseguire gli Interventi sono soggette al particolare regime derogatorio previsto dagli artt. 4 e 14 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558.
In particolare, l’art. 4, comma 2 della citata Ordinanza consente il ricorso alla procedura negoziata senza la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei contratti relativi agli Interventi, ai sensi dell’attuale art. 76 del Codice.
Inoltre, l’art. 14, comma 2 della predetta Ordinanza stabilisce che l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi (eventualmente avvenuta in conferenza dei servizi) costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato dalla realizzazione delle opere oggetto degli Interventi.
In ogni caso, il regime derogatorio speciale previsto per gli Interventi non esclude il rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm).
5. Riduzione dei termini per l’opposizione alla cessione dei crediti relativi ai contratti pubblici
L’art. 40, comma 1 del Decreto ha modificato l’art. 6, comma 2 dell’Allegato II.14 del Codice, riducendo a 30 giorni il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono opporsi alla cessione dei crediti derivanti da corrispettivo dei contratti pubblici, mediante la notificazione di un’apposita comunicazione all’appaltatore-cedente e al terzo cessionario.