Il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici

In data 21 ottobre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive (il “Correttivo”) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice”).

Di seguito le principali novità introdotte dal Correttivo.

1. TUTELE PER I LAVORATORI DIPENDENTI (art. 11 del Codice)

Il Correttivo aggiunge al Codice l’Allegato I.01, il quale stabilisce i criteri e le modalità per individuare il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile all’affidamento, da indicare nella lex specialis.

In ogni caso, l’Allegato in questione conferma che il concorrente può indicare nella propria offerta il diverso contratto collettivo applicato ai propri dipendenti, purché garantisca tutele equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

Al riguardo, l’art. 5, comma 1 dell’Allegato I.01 prevede che il concorrente debba presentare un’apposita dichiarazione alla stazione appaltante, al momento della partecipazione alla gara.

2. EQUO COMPENSO (art. 41 del Codice)

All’art. 41 del Codice, il Correttivo introduce i commi 15 bis, ter e quater, prevedendo che, con riferimento agli affidamenti di servizi relativi all’ingegneria e all’architettura:

(a) negli affidamenti diretti, è possibile ridurre i compensi stabiliti secondo l’Allegato I.13 del Codice fino al 20%;

(b) nelle procedure di gara, il ribasso può essere offerto solo limitatamente al 35% dell’importo a base di gara.

3. PROGETTAZIONE DIGITALE (art. 43 del Codice)

Il Correttivo innalza da 1 milione a 2 milioni di Euro la soglia prevista dall’art. 43, comma 1 del Codice, che determina l’obbligo di utilizzo, a partire dal 1° gennaio 2025, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione.

4. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA (art. 53 del Codice)

Con riferimento agli affidamenti sottosoglia, viene introdotto il comma 4-bis all’art. 53 del Codice, che esclude le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2, per le garanzie provvisoria e definitiva.

5. REVISIONE PREZZI (art. 60 del Codice)

Il Correttivo modifica l’art. 60 del Codice, inserendo un rinvio al nuovo Allegato II.2-bis del Codice, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo della revisione dei prezzi per ciascuna tipologia di contratto.

Con specifico riferimento agli appalti di lavori, l’art. 60, comma 4 del Codice prevede ora che gli indici sintetici di costo di costruzione saranno individuati con provvedimento del MIT per ciascuna delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate nella Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice.

Per quanto riguarda, invece, gli appalti di forniture e servizi, l’art. 60, comma 4-bis del Codice (introdotto dal Correttivo) consente di determinare la variazione del prezzo sulla base di specifici indici elaborati per il settore di riferimento dell’appalto.

6. PICCOLE MEDIE IMPRESE (artt. 61 e 119 del Codice)

Vengono introdotte misure volte ad agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara.

Con particolare riferimento ai contratti riservati, l’art. 61, comma 2-bis del Codice (introdotto dal Correttivo) prevede ora la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare alle piccole e medie imprese la partecipazione a procedure sotto-soglia oppure l’esecuzione di tali contratti.

Inoltre, il Correttivo introduce una modifica all’art. 119, comma 2 del Codice, stabilendo che l’appaltatore deve stipulare contratti di subappalto con PMI per almeno il 20% delle attività subappaltabili. In ogni caso, i concorrenti possono indicare nella propria offerta una diversa percentuale per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

7. CONSORZI (art. 67 del Codice)

La disciplina dei consorzi è innovata dal Correttivo come segue:

(a) viene precisato che i consorzi stabili partecipano alle gare, potendo utilizzare i requisiti di qualificazione posseduti:

  • in proprio dal consorzio;
  • dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni;
  • delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento.

(b) i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i propri requisiti, facendo valere a tal fine anche i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

(c) l’art. 67, comma 7 del Codice viene modificato prevedendo che il consorzio possa stipulare contratti di avvalimento che abbiano a oggetto soltanto i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio;

(d) in ogni caso, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (art. 100 del Codice)

Il Correttivo ha modificato l’art. 100, comma 11 del Codice, il quale disciplina i requisiti di ordine speciale che le stazioni appaltanti possono stabilire nella lex specialis, nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento di attuazione del Codice.

Nello specifico, le stazioni appaltanti possono ora chiedere agli operatori economici:

(a) quale requisito di capacità economica e finanziaria, di essere in possesso di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti;

(b) quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, nei 10 anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello oggetto di affidamento anche a favore di soggetti privati.

9. ESECUZIONE (art. 120, 125 e 126 del Codice)

Il Correttivo modifica la disciplina relativa all’esecuzione, con particolare riguardo alle varianti, alle penali e alle premialità.

Con l’introduzione dei commi 15-bis e 15-ter dell’art. 120 del Codice, la disciplina delle varianti è innovata come segue:

(a) costituiscono circostanze imprevedibili ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 120 del Codice:

  • le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  • gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento, o i rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  • le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

(b) non costituiscono varianti in corso d’opera ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 120 del Codice:

  • la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;
  • gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali.

Con riguardo agli errori progettuali, viene introdotto l’art. 120, comma 15-quater del Codice, ai sensi del quale le stazioni appaltanti devono verificare in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato (art. 1 del Codice).

Con riguardo all’anticipazione del prezzo, l’art. 125, comma 1 del Codice è stato modificato prevedendo un ammontare percentuale dell’anticipazione variabile a seconda del valore del contratto affidato. Inoltre, è stata introdotta una disciplina analoga per l’incremento del valore dell’anticipazione.

Infine, per quanto riguarda le penali e i premi di accelerazione previsti all’art. 126 del Codice:

(a) vengono modificati i limiti minimo e massimo di ammontare delle penali contrattuali: da 0,3 ‰ e 1 ‰ a 0,5 ‰ e 1,5 ‰;

(b) è introdotto l’obbligo, e non più la possibilità, per la stazione appaltante di prevedere nei documenti di gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

10. ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 82-bis del Codice)

Il Correttivo introduce l’istituto dell’accordo di collaborazione, ossia l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.

La disciplina di dettaglio dell’accordo in questione è prevista dall’Allegato II.6-bis del Codice.

I soggetti coinvolti nell’accordo di collaborazione sono precisati all’art. 2 del suddetto allegato e sono:

(a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsti, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

(b) l’appaltatore;

(c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione.

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