SOMMARIO: 1. Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di equo compenso dopo l’entrata in vigore del correttivo al codice dei contratti pubblici – 2. In caso di ambiguità dell’offerta, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio procedimentale – 3. Il TAR Lazio si esprime in tema di RTI e sui limiti dell’art. 97 del D. Lgs. 36/2023
1. Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di equo compenso dopo l’entrata in vigore del Correttivo
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e quella in materia di equo compenso. In particolare, con riferimento alla contrattualistica pubblica, assume rilevanza il concetto di “equo ribasso“, che incontra quale limite il valore minimo inderogabile del compenso da riconoscere al professionista.
Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che tali considerazioni sono in linea con le disposizioni in materia di equo compenso introdotte dal D. Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici).
Cons. Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025 n. 594
«si dissolve ogni dubbio di possibile antinomia tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sopravvenuta sull’equo compenso, la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle “prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (art. 2, co. 2 legge n. 49/2023): ne riviene che la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento. […]
Da ultimo, per completezza della disamina giova soggiungere che si orienta nel senso prospettato da questa esegesi la novella recata dal cd. “correttivo appalti” all’art. 41 d.lgs. n. 36/2023, cui rinvia anche la novella dell’art. 8 (“la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”): tale novella prevede, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, tale soluzione garantirebbe il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, alfine, in ogni caso, di valorizzare nell’affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio».
2. In caso di ambiguità dell’offerta, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio procedimentale
Il TAR Lazio, sezione di Roma, chiarisce che il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. procedimentale) deve essere attivato ogni qualvolta la stazione appaltante rilevi l’ambiguità dell’offerta tecnica presentata dal concorrente, fermo restando il principio di immodificabilità della stessa.
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 gennaio 2025 n. 397
«In ogni caso, anche a voler ritenere che l’offerta potesse essere ritenuta in qualche modo ambigua, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un soccorso procedimentale per consentire alla ricorrente di chiarire i termini dell’offerta.
Da ultimo, il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2024, n. 6875 ha affermato che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica. […]
Il Collegio ritiene che la stazione appaltante abbia, dunque, errato nell’interpretare l’offerta tecnica della ricorrente senza rilevare quantomeno la sua ambiguità e consentire alla stessa, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, di chiarire la portata degli impegni assunti in relazione alle aperture straordinarie.
Invero, anche a voler ammettere l’ambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa, ciò avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di chiarimenti senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa e la violazione della par condicio tra i concorrenti».
3. Il TAR Lazio si esprime in tema di RTI e sui limiti dell’art. 97 del D. Lgs. 36/2023
Il TAR Lazio, sede di Roma, chiarisce la portata dell’art. 97 del D. Lgs. 36/2023 evidenziando che la sostituzione o l’estromissione di uno dei membri del RTI è applicabile solamente in caso di carenza originaria dei requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) e non anche di quelli di ordine speciale, per i quali il rimedio previsto da da tale norma è applicabile alla sola perdita del requisito sopravvenuta in corso di gara e non in caso di carenza ab origine.
TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 24 dicembre 2024 n. 23457
«Secondo il portato letterale della disposizione in esame, le ipotesi di carenza originaria che possono rilevare ai fini dell’applicazione del rimedio della estromissione o della sostituzione sono solo quelle riferite ai requisiti generali di partecipazione (artt. 95 e 96), e non anche quelli di ordine speciale (art. 100), qual è il requisito di qualificazione delle mandanti per cui è causa, per i quali il legislatore ha limitato l’applicabilità della norma ai soli casi di perdita, e non anche di carenza originaria […]
Va anche detto che l’art. 97 del Codice, così come lo strumento del cd. selfcleaning di cui all’art. 96 dello stesso Codice, istituiscono una modalità di deroga alla regola generale secondo cui «le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95» (art. 96 comma 1) e pertanto, proprio in quanto norme che fanno eccezione ad una regola di carattere generale, non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione.
Peraltro, aderire alla tesi sostenuta da parte ricorrente, che ritiene applicabile l’articolo 97 anche ai casi, com’è quello di specie, nei quali il requisito di qualificazione manchi ab origine in capo al componente il Raggruppamento, determinerebbe – oltre alla violazione del chiaro tenore della norma – l’inaccettabile conseguenza di consentire l’ammissione e la partecipazione alla procedura di un soggetto privo di un essenziale requisito di partecipazione».