Novità in materia di appalti pubblici 11/2024

SOMMARIO: L’equo compenso come una delle componenti del prezzo – La rilevanza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 95 del Codice– L’esclusione automatica delle offerte anomale

1. L’equo compenso come una delle componenti del prezzo

Dopo il TAR Veneto (632/2024), anche TAR Lazio ribadisce che la disciplina della Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso è compatibile con il Codice appalti e con le norme europee sulla concorrenza.

TAR Lazio, Roma, Sezione V-ter, 30 aprile 2024 n. 8580

«[…] imporre il rispetto della norma sull’equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) uti singuli avrebbe l’effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest’ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell’ambito di società, associazioni o imprese, i quali ultimi potrebbero in ipotesi trarre vantaggio dalla mancata applicazione della normativa in materia di equo compenso e quindi praticare ribassi sui compensi (con la presentazione di offerte verosimilmente più “appetibili”).

La legge n. 49/2023 non preclude l’applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a “spese ed oneri accessori”. […] L’art. 41, comma 15, e l’all. I.13 al d.lgs. n.36/2023 individuano nelle tariffe professionali i criteri per la determinazione del (solo) importo da porre a base di gara, non precludendo affatto l’applicabilità di un ribasso alla base d’asta così composta. Delle disposizioni da ultimo menzionate va, infatti, offerta un’interpretazione coerente con il richiamato art. 8 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, come detto, le pubbliche amministrazioni debbono garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale.»

2. La rilevanza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 95 del Codice

Il TAR Sicilia, sede di Catania, chiarisce la rilevanza delle cause di esclusione non automatica al fine di valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.  

TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 6 maggio 2024 n. 1679

«In caso di sentenza di condanna non definitiva per un reato di cui al comma 1 dell’articolo 94, la causa di esclusione (non automatica) ex art. 95 rileva per un triennio decorrente dalla data di rinvio a giudizio (o di altro atto con il quale è stata esercitata l’azione penale), ovvero dalla data della misura cautelare applicata, se antecedente all’esercizio dell’azione penale. […] deve escludersi la rilevanza di fatti che – per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, e, a tal fine, deve aversi riguardo all’accertamento in sede giudiziale della commissione del fatto con sufficiente grado probabilistico in ordine alla colpevolezza dell’indagato.

Inoltre, l’impugnazione di tali provvedimenti giudiziari così come la successiva evoluzione (in senso confermativo del fumus commissi delicti) del procedimento penale, con l’emanazione della sentenza di condanna non definitiva, non hanno l’effetto di determinare uno slittamento del dies a quo di decorrenza del termine triennale.»

3. L’esclusione automatica delle offerte anomale

Il TAR Campania, sede di Napoli, rileva che l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis.

TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 8 maggio 2024 n. 3001

«L’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e non aventi un interesse transfrontaliero certo, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”.

Occorre, quindi, che la lex specialis preveda l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia in deroga all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, disciplinante il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

[…] la stazione appaltante doveva effettuare il giudizio di verifica della congruità dell’offerta che apparisse anormalmente bassa (nella specie, quella presentata dalla ricorrente) e procedere all’esclusione dall’aggiudicazione solo ove tale scrutinio si fosse concluso negativamente, ovverosia solo qualora l’offerta sottoposta a sindacato di congruità, fosse risultata anormalmente bassa. Con la precisazione secondo cui, per giurisprudenza costante, il giudizio, negativo, di non congruità, conducente all’esclusione di un’offerta dubitata di anomalia, deve essere assistito da un percorso istruttorio particolarmente dettagliato, risultando necessaria una motivazione più approfondita ed articolata solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione.»

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