SOMMARIO: Gli incentivi tecnici – L’Atto di Interpretazione in materia di subappalto – Indicazioni dell’ANAC relative alla qualificazione dei consorzi stabili e ai requisiti del direttore tecnico
1. Gli incentivi tecnici alla luce della disciplina dell’All. I.10 del D. Lgs. 36/2023
La Corte Conti, Sezione di Controllo per la Toscana risponde ad alcuni quesiti relativi all’attribuzione degli incentivi tecnici ai sensi dell’All. I.10 del D. Lgs. 36/2023.
Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Toscana, Deliberazione n. 3/2024/PAR (link attivo)
In particolare, con la Deliberazione in esame, la Corte dei Conti ha risposto ai seguenti quesiti «1) se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016; 2) se, in caso di risposta positiva, tali incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto; 3) se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” del Comune di (…) sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10; 4) se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti: a) alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi; b) alla collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisiti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, per i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica».
2. L’Atto di Interpretazione in materia di subappalto
I Presidenti di ANAC, AGCM e AGCOM hanno adottato un atto congiunto, per fornire alcuni chiarimenti in merito all’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e alla sua applicazione nell’ambito del servizio postale.
Atto di Interpretazione in data 3 gennaio 2024 (link attivo)
«Si ritiene che la norma in questione debba essere applicata ai servizi postali in maniera congruente con la peculiare natura delle prestazioni e con le formule organizzative in cui è strutturato il mercato. Ferma restando la necessità che i contratti in questione siano continuativi, siano stati sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara e prevedano l’espletamento delle prestazioni in favore dell’affidatario (e non della stazione appaltante), occorre fare uno sforzo interpretativo per declinare correttamente le caratteristiche della prestazione individuate dal legislatore (secondarietà, accessorietà o sussidiarietà). In particolare, si ritiene che dette caratteristiche possano essere considerate sussistenti in relazione alle varie fasi in cui si articola la prestazione principale (servizio di recapito della corrispondenza), in tutti i casi in cui le prestazioni affidate non siano prevalenti rispetto al servizio considerato nel suo complesso e siano preordinate a garantire la corretta esecuzione della prestazione da parte dell’aggiudicatario. Tale ultima condizione si verifica quando la prestazione affidata mediante contratti continuativi non abbia una propria autonomia finalistica, ossia non consenta, da sola, di soddisfare la richiesta della stazione appaltante, potendo soltanto “sussidiare” il raggiungimento dell’obiettivo finale (l’esecuzione del contratto)».
3. Indicazioni interpretative dell’ANAC relative alla qualificazione dei consorzi stabili e ai requisiti del direttore tecnico
L’ANAC formula indicazioni interpretative relative alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai consorzi stabili e ai requisiti del direttore tecnico.
Comunicato del Presidente in data 31 gennaio 2024 (link attivo)
«A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023, l’Autorità conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato».
«La partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Appare quindi difficile concepire che tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo».
«Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale».