Pubblicato il regolamento che istituisce l’Arbitro Assicurativo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024 n. 215, avente ad oggetto il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da contratti di assicurazione (il “Regolamento”).

Il Regolamento è stato emanato in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 187-1 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”)[1] ed entrerà in vigore il 24 gennaio 2025.

In particolare il Regolamento : i) istituisce e disciplina l’Arbitro Assicurativo, ii) determina  i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da contratti di assicurazione, iii) determina i criteri di composizione dell’organo decidente, iv) chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187-1 CAP, v) incarica l’IVASS ad adottare le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio del Regolamento entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Regolamento medesimo. L’operatività dell’Arbitro Assicurativo è dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento da pubblicarsi sul proprio sito internet, dopo l’adozione delle disposizioni tecniche e comunque non oltre cinque mesi dalla pubblicazione delle stesse.

Le imprese e gli intermediari aderiscono all’Arbitro Assicurativo ”senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.”

Le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese (i.e.  le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi) e gli intermediari di cui all’elenco annesso al registro unico degli intermediari (i.e. gli intermediari dell’Unione europea ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi) che non aderiscono all’Arbitro Assicurativo, devono comunicarlo all’IVASS  indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione delle controversie a cui aderiscono.

Rientrano nella competenza dell’Arbitro Assicurativo le controversie derivanti dai contratti di assicurazione comprese quelle afferenti all’attività di distribuzione assicurativa.

Per quanto concerne la composizione, il Regolamento prevede che ciascun Collegio sarà composto da 5 membri:

  • il Presidente e 2 membri scelti dall’IVASS;
  • un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma soltanto uno dei componenti partecipa al Collegio che di volta in volta decide sul ricorso e la partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso;
  • un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei 3 anni precedenti , ma soltanto uno dei componenti partecipa al Collegio che di volta in volta decide sul ricorso e la partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.


Il Presidente rimane in carica 5 anni mentre gli altri componenti 3 anni. I componenti sono scelti tra i docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in Albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle Autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.

Si può ricorrere all’Arbitro Assicurativo anche per controversie inerenti alla corresponsione di una somma di danaro, purché entro i seguenti limiti:

  • per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2 comma 1 del CAP: i) euro 300.000,00 se la controversia concerne i contratti di RAMO I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso, ii) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del RAMO I (fermo quanto previsto al punto i) che precede) e i contratti degli altri rami vita;
  • per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2 comma 3 del CAP: i) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato, titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile, ii) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.


Sono invece escluse dalla competenza dell’Arbitro Assicurativo le controversie relative ai sinistri gestititi dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle rimesse alla competenza del CONSAP e quelle di cui all’art. 1, comma 1 lett. r) del CASP (i.e. i grandi rischi).

La presentazione del ricorso deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario.

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo:

  • deve essere proposto entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo;
  • deve avere lo stesso oggetto del reclamo, tranne per le ipotesi di risarcimento del danno, laddove il danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziati nel reclamo;
  • è trasmesso in via telematica secondo le modalità che verranno adottate dall’IVASS in attuazione del Regolamento: i) dalla clientela personalmente ii) da un soggetto munito di procura iii) se il soggetto è un consumatore, da una associazione dei consumatori cui il ricorrente aderisca;
  • deve essere notificato senza indugio all’impresa o all’intermediario a cura della segreteria tecnica dell’Arbitro Assicurativo.


Il Regolamento prevede che il ricorso è inammissibile se:

  • è presentato senza la previa proposizione del reclamo;
  • è presentato dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 8 comma 2 del Regolamento;
  • ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, o di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza prima di 3 anni dalla data di proposizione del reclamo;
  • è presentato da un soggetto non legittimato oppure con modalità diverse da quelle indicate dall’articolo 8 comma 4 del Regolamento;
  • è presentato senza documentazione;
  • ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall’articolo 3 del Regolamento oppure non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione;
  • è presentato senza l’esatta individuazione del ricorrente, dell’impresa o dell’intermediario;
  • è presentato senza l’indicazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste;
  • è proposto nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del CAP che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari;
  • è presentato per una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’Arbitro Assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura ADR.


Le controversie sono esclusivamente documentali. All’Arbitro Assicurativo è consentito sentire le parti nei casi di cui all’art. 11, comma 4 del Regolamento.

L’Arbitro Assicurativo non può disporre perizie tecniche né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.

Il collegio decide entro 90 giorni. È consentita la proroga di ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.

È consentito al collegio di formulare proposte conciliative, ma decorsi dieci giorni dalla comunicazione alle parti senza che queste vi abbiano aderito, la decisione del ricorso prosegue innanzi al collegio. Il termine di 10 non è computato in quello dei 90 giorni previsto per la decisione.

L’impresa o l’intermediario danno esecuzione al provvedimento entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione: la mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

L’inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della segreteria tecnica dell’Arbitro, in apposita sezione del relativo sito internet dell’Arbitro Assicurativo per 5 anni.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Arbitro Assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.

Prima della scadenza del termine di 5 anni, il collegio può disporre la cancellazione su istanza di parte, se:

  • è intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario;
  • l’impresa o l’intermediario hanno comunicato l’adempimento integrale alla della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.


[1] Art. 187 -1 comma 2 del CAP        
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.

Client Alert

Finance

Privacy e Cookie Policy

Lo Studio utilizza cookie o tecnologie simili per finalità esclusivamente tecniche.