Siae e libere utilizzazioni: un passo verso un regime più liberale per la riproduzione di immagini di opere d’arte

Le libere utilizzazioni a fine di cronaca e di critica previste dalle Legge sul diritto d’autore

Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d’autore o LDA), in alcuni casi il diritto di cronaca e di critica possono prevalere sui diritti di privativa, con conseguente libera utilizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore. Nello specifico e per quanto qui interessa, vengono in rilievo le seguenti previsioni:

(a) Art. 65, comma II, LDA: autorizza la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette «in occasione di avvenimenti di attualità», sebbene soltanto «ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo», e fatta salva in ogni caso l’indicazione della fonte, incluso il nome dell’autore (salvo in caso di impossibilità);

(b) Art. 70, comma I, LDA: permette la libera riproduzione di riassunti, citazioni, brani o parti d’opera, purché effettuati «per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera». La norma precisa, inoltre, che «se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve […] avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»; e

(c) Art. 70, comma I bis, LDA: consente «la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro».

L’interpretazione giurisprudenziale delle previsioni sulla libera utilizzazione

La formulazione delle menzionate previsioni lascia ampio margine di interpretazione, il che determina alcuni dubbi applicativi. La giurisprudenza in più occasioni si è espressa per chiarire il significato delle regole sulla libera utilizzazione, fornendone spesso un’interpretazione in chiave restrittiva.

A proposito del diritto di cronaca, ad esempio, il Tribunale di Roma (con sentenza del 22 aprile 2008) ha interpretato i «limiti dello scopo informativo» previsti dall’Art. 65, comma II, LDA come esclusione di qualsiasi utilizzazione che non sia transitoria, comportando pertanto la preclusione della riproduzione di opere su pubblicazioni che restino online sine intermissione.

Analogamente, la giurisprudenza ha a più riprese interpretato in maniera restrittiva gli usi di critica o discussione che «non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera» e avvengano per «finalità illustrative e per fini non commerciali», escludendo l’applicabilità dell’Art. 70, comma I, LDA per prodotti che avevano sì finalità di discussione o critica, ma erano comunque destinati alla commercializzazione: è stato questo il caso di cataloghi di mostre (Corte App. Roma, sent. 8 febbraio 1993), libri scolastici (Trib. Milano, sent. 3 marzo 2003) ed anche riviste a carattere divulgativo (Corte App. Milano, sent. 10 novembre 1995).

Proprio su quest’ultimo requisito appare essersi di recente discostato dall’interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Lucca, con la sentenza n. 616 del 26 novembre 2023, nella quale sembra essere stata riconosciuta l’applicazione dell’Art. 70, comma I, LDA per la rivista d’arte contemporanea AW ArtMag, ammettendo quindi la riproducibilità a fini di critica di un’opera tutelata anche in un prodotto destinato alla commercializzazione. In ogni caso, questa sentenza difficilmente potrà costituire un punto di riferimento per l’interpretazione della normativa in questione, giacché dal testo risulta difficile ricostruire sia i fatti, sia le ragioni alla base della decisione.

L’interpretazione fornita dalla Siae delle norme sulla libera utilizzazione

In un comunicato del 12 gennaio 2024 pubblicato in occasione della mostra su Giorgio Morandi a Palazzo Reale di Milano, la Siae si è espressa in merito alla libera utilizzazione ai fini di cronaca, dichiarando che la LDA permette l’utilizzo di una sola immagine di artista tutelato per un solo articolo che possa essere considerato articolo di “cronaca”, articolo di segnalazione o trafiletto, (cioè, che annunci la mostra con le indicazioni fondamentali).

L’interpretazione fornita dalla Siae ha generato numerose polemiche da parte di diverse testate giornalistiche, che hanno denunciato l’arbitrarietà della limitazione ad una sola immagine per la riproduzione ai fini di cronaca.

A fronte dello scalpore mediatico, in data 30 maggio 2024 il Presidente della Siae Salvatore Nastasi ha dichiarato che la Siae si stava «adoperando per venire incontro alle realtà editoriali e alla circolazione delle notizie, senza però venir mai al fondativo impegno di tutelare e valorizzare il diritto d’autore» e che avrebbe innalzato il suddetto limite di una fotografia per articolo.

Di conseguenza, in data 12 giugno 2024 la Siae ha pubblicato una nuova edizione del Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative, che alla voce «Diritto di cronaca» oggi prevede quanto segue: «sono esenti dal pagamento le riproduzioni fino ad un numero massimo di quattro riproduzioni di opere tutelate per ogni articolo, su carta, digitale e online, senza alcuna limitazione di dimensioni. Sono escluse dall’esenzione le riproduzioni di opere tutelate a corredo di articoli con finalità diversa dalla cronaca, come articoli con finalità illustrativa, documentaristica o scientifica o che in qualche modo abbiano carattere promozionale, pubblicitario, pubbliredazionale, ovvero si tratti di recensioni a pagamento, ecc.».

L’aumento da una sola immagine a quattro è certamente da accogliersi positivamente, anche se la soluzione viene adottata in generale senza alcuna distinzione tra le diverse tipologie di pubblicazione (ad esempio, è stato rilevato che essa non tiene conto della distinzione tra gli articoli su carta e quelli online, laddove questi ultimi sono normalmente corredati da un maggiore numero di immagini per dare più richiamo alla pubblicazione).

Si segnala da ultimo che lo stesso Compendio, ancora nell’ultima edizione di giugno 2024, per quanto riguarda la riproduzione di particolari e/o dettagli così riporta: «la riproduzione di particolari e/o dettagli di un’opera è consentita liberamente, previo pagamento dei relativi diritti, solo qualora l’opera venga riprodotta anche nella sua versione integrale. Al contrario, la riproduzione del solo particolare/dettaglio di un’opera dovrà essere sempre espressamente autorizzata dall’Avente Diritto».

Pare, dunque, che per la Siae in ogni caso debbano pagarsi i diritti e tale prassi è espressa in termini generali senza essere accompagnata da una analisi di quanto disposto dall’art. 70 LDA con riferimento ai casi di libertà di «uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera» e di «fini di insegnamento o di ricerca scientifica […] per finalità illustrative e per fini non commerciali». Da ultimo, il Compendio non pare prendere in considerazione il comma I bis dell’art. 70 LDA, in quanto prevede in generale la corresponsione di corrispettivi per la pubblicazione digitale e non fa riferimento alla pubblicazione delle immagini a «bassa risoluzione».

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