Il 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2026/470 (la Direttiva), che ridefinisce in modo significativo il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità.
L’obiettivo dichiarato è chiaro: semplificare gli obblighi di rendicontazione “ESG”, ridurre gli oneri di rendicontazione per le imprese – in particolare per le PMI – e rafforzare la competitività del sistema economico europeo.
La Direttiva modifica due pilastri fondamentali:
- la CSRD (Direttiva UE 2022/2464) in materia di rendicontazione di sostenibilità;
- la CSDDD (Direttiva UE 2024/1760) relativa agli obblighi di sostenibilità nella catena di fornitura.
CSRD: Riduzione del perimetro di applicazione
La Direttiva innalza le soglie dimensionali previste per l’applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, riducendo in modo rilevante il numero di imprese soggette alla CSRD.
Chi resta obbligato a presentare il c.d. bilancio di sostenibilità
La CSRD si applicherà esclusivamente alle:
(i) imprese UE con oltre 1.000 dipendenti e almeno 450 milioni di euro di fatturato netto annuo; e
(ii) imprese extra‐UE con un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro nell’Unione Europea, nonché alle loro succursali e controllate con fatturato superiore a 200 milioni di euro nell’UE.
Nessuna modifica alle tempistiche
La Direttiva non interviene sui termini di applicazione della CSRD, che restano quelli già ridefiniti dalla Direttiva (UE) 2025/794, c.d. Stop the clock. In sintesi:
- Enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti continuano ad applicare la CSRD dal 2024 (pubblicazione nel 2025);
- Altre grandi imprese, rendicontazione dall’esercizio avviato il 1° gennaio 2027 (prima pubblicazione nel 2028)
- PMI quotate (escluse le microimprese) rendicontazione dall’esercizio avviato il 1° gennaio 2028 (prima pubblicazione nel 2029)
- Imprese extra-UE sopra soglia: stessa decorrenza 2028–2029.
Semplificazione del contenuto degli oneri di rendicontazione
Per ridurre la complessità degli adempimenti, la Direttiva prevede una profonda revisione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Direttiva, la Commissione adotterà un atto delegato volto a:
- eliminare le informazioni meno rilevanti;
- privilegiare dati quantitativi rispetto a descrizioni narrative;
- chiarire in modo più netto la distinzione tra informazioni obbligatorie e volontarie;
- chiarire l’applicazione del principio di rilevanza, così da limitare le disclosure alle sole informazioni realmente materiali;
- migliorare l’interoperabilità con i principali standard globali (es. GRI, ISSB)
Il risultato atteso è una rendicontazione più efficace, comparabile e proporzionata.
CSDDD: Riduzione del perimetro di applicazione e applicazione rinviata
La Direttiva alleggerisce anche la due diligence di sostenibilità.
Gli obblighi CSDDD si applicheranno solo alle imprese UE con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto globale, nonché alle imprese extra‐UE con un fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro nell’Unione Europea.
L’operatività degli obblighi viene inoltre rinviata al 2029 per consentire una transizione graduale.
Inoltre, le imprese “protette” – ossia quelle che non superano la soglia dei 1.000 dipendenti – non potranno essere obbligate, nell’ambito della due diligence lungo la catena del valore, a fornire informazioni “ESG” che eccedano quanto previsto dagli standard di rendicontazione volontaria di cui infra.
La rendicontazione volontaria: nuove opportunità per le imprese non obbligate
La Direttiva introduce un regime di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, fondato sull’adozione, entro il 19 luglio 2026, di principi e standard semplificati ispirati al VSME – Voluntary Standard for SMEs – elaborato da EFRAG.
Gli standard volontari, concepiti in modo proporzionato alle capacità organizzative e operative delle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione, costituiscono un quadro riconosciuto a livello dell’Unione Europea per soddisfare in maniera efficiente le richieste informative di banche, investitori e grandi controparti commerciali.
Gli standard volontari consentono inoltre alle imprese non obbligate di comunicare il proprio impegno in materia di sostenibilità in modo affidabile e comparabile, facilitando l’accesso alla finanza sostenibile e incrementando la trasparenza nei rapporti economici con gli stakeholder.