Il 25 settembre 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione del Senato avvenuta il 17 settembre 2025, la legge n. 132/2025 recante le disposizioni in tema di Intelligenza Artificiale (la Legge IA). La Legge IA si inserisce nel quadro normativo già delineato dal Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’ uso dell’intelligenza artificiale a livello europeo (AI Act) (https://pavesioassociati.it/news/pubblicazione-dellai-act-sintesi/). La legge IA entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.
La Legge IA stabilisce i principi per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l’adozione corretta, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, l’utilizzo di tali sistemi deve essere “antropocentrico”, a servizio dell’uomo. Infatti, il pensiero critico umano deve sempre prevalere sulla componente generata dall’intelligenza artificiale.
La Legge IA disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in alcuni ambiti specifici quali inter alia (i) il settore lavoristico, (ii) le professioni intellettuali (iii) la pubblica amministrazione, (iv) la giustizia e (v) il diritto d’autore.
In materia di lavoro, si prevede l’impiego dell’intelligenza artificiale al fine di migliorare le condizioni di lavoro, la produttività e tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. È pertanto istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA, con il compito di monitorare l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e promuovere la formazione dei lavoratori.
Per quanto concerne le professioni intellettuali, l’articolo 13 prevede un uso dell’intelligenza rtificiale limitato a funzioni meramente strumentali e di supporto. Inoltre, il professionista ha l’obbligo di informare i clienti sull’uso di sistemi di IA. Questa nuova legge introduce conseguentemente un nuovo dovere deontologico di trasparenza.
I risvolti pratici per la Pubblica Amministrazione e per il settore della Giustizia si riscontrano prevalentemente in un incoraggiamento per le pubbliche amministrazioni nell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi, sempre garantendo il rispetto dell’”autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale”.
Nell’ambito dell’attività giudiziaria, l’articolo 14 riserva al magistrato le decisioni sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione di provvedimenti. È escluso l’utilizzo della giustizia predittiva, mentre è consentito l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e lo svolgimento di attività amministrative accessorie. È prevista una formazione specifica per magistrati e personale giudiziario.
Sul piano civile invece, l’articolo 15 interviene sull’articolo 9 del codice di procedura civile, attribuendo al tribunale la competenza esclusiva per le cause riguardanti il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.
Inoltre, la legge modifica la normativa sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) aggiungendo l’aggettivo “umano” per specificare l’ambito di protezione delle opere dell’ingegno, anche se create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, a condizione che l’apporto umano sia creativo e prevalente. Alla luce di ciò occorrerà quindi differenziare tra semplice generazione automatica dell’opera ed una creazione assistita da IA.
Da ultimo, si segnala che viene definita una Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvata con cadenza biennale dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD). Questa strategia si pone l’obiettivo di coordinare e monitorare l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (articolo 17) avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Queste due nuove Autorità Nazionali per l’Intelligenza Artificiale sono state istituite con il compito di occuparsi rispettivamente di (i) promozione dell’innovazione e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e (ii) vigilanza, ispezioni e sanzioni, soprattutto in ambito di cybersicurezza (articolo 18). Restano ferme le competenze di altre autorità come il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’AGCOM.
* * *
L’impianto normativo è assai complesso ed è suscettibile di ulteriore approfondimento in molteplici direzioni. Resta evidente, in generale, una certa sovrapposizione con i contenuti dell’AI Act, che, come è noto, resta direttamente applicabile per forza propria a tutto il territorio dell’Unione europea, con efficacia prevalente sul diritto interno. I rischi di disarmonia applicativa o di disallineamento testuale sono pertanto evidenti, specie se si considera che il legislatore dell’Unione sembra orientarsi ad intervenire prossimamente sul testo dell’AI Act per attenuarne selettivamente la portata regolatoria, considerata eccessiva e quindi frenante per lo sviluppo dell’economia digitale.