Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: le principali novità del Correttivo ter

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il testo del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter) recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Correttivo ter si compone di 57 articoli e, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, gli interventi sono volti a “far fronte alle criticità interpretative o applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizioni integrative e di coordinamento del medesimo Codice”.

Senza pretesa di esaustività, riservando a successivi interventi più approfondite analisi con riferimento a specifiche novità relative ai singoli strumenti di regolazione della crisi, si illustrano sinteticamente le principali novità previste dal Capo I del Correttivo ter.

Si segnala che la novella è entrata in vigore il 28 settembre 2024.

Composizione negoziata della crisi

(art. 12): è espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.

(art. 13): costituirà elemento di valutazione per la nomina dell’esperto anche “la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito”.

(art. 16): la sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà “di per sé” motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiranno “di per sé” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Viene stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

(art. 17): è resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative” (non più “tutti i creditori” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione ex art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.

(art. 18): tra i soggetti destinatari degli effetti delle misure protettive vengono espressamente inclusi i creditori bancari e viene richiamata la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l’ammontare delle linee di credito utilizzate alla data di accesso alla composizione negoziata, temperando così, per gli istituti di credito, l’obbligo di non risolvere o modificare i contratti in corso.

(art. 19): il decreto di fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive deve essere pubblicato per estratto nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione ad hoc (si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure erga omnes in presenza di centinaia di creditori, anche esteri). Inoltre, viene chiarito che la proroga delle misure protettive può essere chiesta anche dal solo debitore, sciogliendo un dubbio interpretativo, creato dalla precedente formulazione della norma, sulla possibilità che la proroga potesse essere chiesta appunto anche dal solo debitore.

(art. 21): viene puntualizzato che il prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza deve improntare non solo la gestione dell’impresa, ma anche la soluzione di risanamento prescelta, da coltivare nel corso delle trattative.

(art. 22): viene precisato che l’autorizzazione del Tribunale rileva solo al fine della prededuzione qualora l’imprenditore intenda non solo “contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizza l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese”, ma anche nelle ipotesi di finanziamento da parte dei soci o da una o più società appartenenti al medesimo gruppo. Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della composizione negoziata, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di consecutio tra procedure.

(art. 23): viene introdotta anche nella composizione negoziata la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). È prevista la risoluzione di diritto dell’accordo “in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti”.

Concordato semplificato

(art. 25-sexies): l’accesso al concordato semplificato viene collegato a uno qualunque degli esiti previsti dall’art. 23 che non sia risultato praticabile e l’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.

Segnalazioni dell’organo di controllo

• (art. 25-octies): viene inserito anche l’organo di revisione tra i soggetti tenuti alle segnalazioni con la precisazione che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell’esercizio delle rispettive funzioni. Viene altresì precisato che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà. Questi ultimi sono oggetto ora di una disciplina a parte, con l’aggiunta del comma 2-bis, che introduce una nuova segnalazione funzionale unicamente a munire l’impresa di strumenti che le consentano tempestivamente di valutare la propria situazione e di verificare lo stato di salute dell’attività produttiva, scollegata quindi da eventuali responsabilità degli organi di controllo.

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

• (art. 25-decies): viene precisato il perimetro della comunicazione a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario che ora riguarda solo le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione o revoche degli affidamenti.

Procedimento unitario

(art. 44): la modifica consente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Viene così eliminato il riferimento all’art. 46 in tema di concordato preventivo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti 

(art. 63): viene recepita nel Codice la disciplina del c.d. cram-down fiscale, contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione, nonostante il dissenso del creditore pubblico (Agenzie fiscali ed Enti gestori di forme di previdenza), ad una serie di presupposti, tra cui:

  • la natura non liquidatoria degli accordi
  • l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

• (art. 64-bis): viene introdotta la transazione fiscale anche nel Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ma senza cram down.

• (art. 64-bis): il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c., se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività, ferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Concordato preventivo

(art. 85): con riferimento alla suddivisione obbligatoria in classi, viene fornita una più chiara definizione di “piccoli fornitori” che devono rispettare almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50.

(art. 87): viene introdotta la definizione di valore di liquidazione. Tale valore viene individuato come quello realizzabile, nell’ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione giudiziale dei beni e dei diritti ma viene precisato anche che in esso debba essere ricompreso il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziaria, collegato alla cessione dell’azienda in esercizio, laddove possibile, e infine viene chiarito che nel determinare il valore di liquidazione occorre tener conto anche delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle relative spese, intendendosi dunque ricomprendere nel calcolo anche il possibile e ragionevole esito positivo di azione recuperatorie o risarcitorie collegate alla liquidazione giudiziale (come ad esempio le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità promosse dal curatore).

(art. 87): il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC, accogliendo la prassi vigente con riferimento ai crediti garantiti a seguito delle misure di sostegno messe in campo durante il periodo COVID.

(art. 88): il concordato preventivo in continuità può essere omologato anche in caso di voto contrario dei creditori pubblici e le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non anche quando la classe dei creditori pubblici risulta essere l’unica classe aderente a seguito del cram-down fiscale applicato dal Tribunale.

(art. 90): viene ridotta dal 10% al 5% dei crediti la soglia che consente di formulare la proposta concorrente, con lo scopo di incrementare la competitività che garantisce una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione.

 (art. 94-bis): viene anticipato il momento di applicazione della tutela del debitore rispetto ai contratti pendenti al momento della richiesta di misure protettive o cautelari (e non più dalla “concessione”). In questo modo, il debitore può confidare nel mantenimento dei contratti in essere sin dal momento in cui ritiene di dover assumere iniziative di protezione del patrimonio.

• (art. 114-bis): nel caso di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità, è stata inserita la previsione che, in sede di omologazione, il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Si applicano le disposizioni generali sulle vendite forzate compreso l’effetto purgativo.

• (art. 116): in caso di operazioni straordinarie, è prevista una idonea pubblicità nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione e una volta intervenuta l’omologazione, gli effetti di queste operazioni sono irreversibili.

• (art. 118-bis): viene introdotta una nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano, successive all’omologazione del concordato in continuità aziendale. L’imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’art. 87, comma3, CCII, e comunicare la proposta modificata al commissario giudiziale che riferisce al Tribunale che disporrà la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese, facendone dare avviso ai creditori.

Liquidazione giudiziale

(art. 140): viene prevista una forma di silenzio assenso nel caso di pareri del comitato dei creditori non vincolanti, che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato.

(art. 166): viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.

(art. 173): viene introdotta la modifica della disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili trascritti nei pubblici registri.

(art. 189): è stata razionalizzata e semplificata la procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro sia quella di subentro, con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Si segnala, in particolare, la specificazione che in caso di cessazione del rapporto di lavoro non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.

(art. 207): nelle opposizioni allo stato passivo, è stata introdotta:

  • la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;
  • la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.

• (art. 213): è stato introdotto il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, prevedendo che il comitato dei creditori possa proporre modifiche al programma presentato e modificando la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti. In particolare, per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.

(art. 215): viene espressamente prevista la facoltà per il Curatore di cessione, unitamente alle revocatorie, anche delle azioni risarcitorie e recuperatorie e ciò al fine di agevolare la rapida conclusione della procedura.

(art. 216): viene previsto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi, in luogo di “almeno tre esperimenti di vendita all’anno” nella versione precedente.

(art. 234): viene inserita la previsione che, tra le ipotesi di chiusura anticipata della procedura, vi sia anche l’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è solo in attesa di riparto.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

(art. 284 bis): viene introdotta la previsione che le imprese del gruppo possano presentare unitariamente le proposte di transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’art. 63 CCII, nonché le proposte di omologazione del piano di ristrutturazione relativo a tributi e contributi di cui all’art. 64-bis, c. 1-bis CCII e le proposte di concordato preventivo concernenti i crediti tributari e contributivi di cui all’art. 88 CCII.

(art. 287): si prevede una specifica disciplina in materia di separazione delle procedure:

  • il Tribunale può sempre disporre la separazione dell’unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo, oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori;
  • la separazione è sempre disposta nel caso in cui il curatore intenda esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c.

(art. 292): è stata eliminata la previsione della postergazione dei finanziamenti delle società eterodirette nei confronti delle imprese che esercitano l’attività di direzione e coordinamento, in quanto la previgente previsione si poneva in diretto contrasto con l’esigenza primaria dalla quale sorge il principio stessa della postergazione nei gruppi, vale a dire la tutela dei creditori della società eterodiretta.

Client Alert

Crisi di Impresa

Privacy e Cookie Policy

Lo Studio utilizza cookie o tecnologie simili per finalità esclusivamente tecniche.