Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024, in Gazzetta Ufficiale n. 303/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”, con la quale dal 12 gennaio 2025 entrano in vigore nuove disposizioni rilevanti sul piano nazionale, in una marcata ottica di semplificazione e delucidazione dell’attuale quadro normativo in materia di diritto del lavoro.
1. Dimissioni
Modifica del D.Lgs. n. 151/2015 (art. 19), con introduzione di una nuova ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”: oggi il rapporto di lavoro deve ritenersi risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro protratta oltre il termine stabilito dal CCNL applicabile o, in mancanza, oltre quindici giorni consecutivi, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Vantaggio principale della novella legislativa è l’inapplicabilità della disciplina sul licenziamento disciplinare, dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto: inoltre, non va versato il c.d. “ticket licenziamento e il lavoratore non può più richiedere la NASpI. Sulla disposizione vi sono alcune problematiche interpretative, rispetto alle quali si auspica quanto prima un intervento chiarificatore.
2. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 1): (i) l’azienda sanitaria locale è la nuova autorità competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente; (ii) il medico competente può disporre la visita medica per la ripresa del lavoro, dopo l’assenza per motivi di salute protratta oltre 60 giorni, ormai soltanto “qualora sia ritenuta necessaria”; (iii) il datore di lavoro può derogare al divieto di destinazione al lavoro dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, anche se è necessaria la comunicazione preventiva al competente Ufficio territoriale dell’INL, e ovviamente il rispetto dei requisiti di legge e delle idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
3. Periodo di prova
Integrazioni al D. Lgs. n. 104/2022 (art. 13), attraverso la fissazione della durata del periodo di prova nel contratto a termine in 1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario. Nei rapporti a termine con durata fino a 6 mesi, la prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, mentre per i rapporti a termine con durata compresa tra i 6 mesi e l’anno il limite massimo di durata del periodo di prova è di 30 giorni.
Tale ultima previsione presenta alcune incongruenze, in merito alle quali si confida in un futuro intervento interpretativo.
4. Somministrazione di lavoro a termine
Modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 (art. 10):
(I) l’utilizzatore non può più disporre missioni superiori a 24 mesi per lo stesso lavoratore;
(II) l’esenzione dei limiti quantitativi viene estesa a nuove ipotesi tassative: (i) aziende in fase di avvio di nuove attività; (ii) imprese start-up innovative, entro determinati limiti; (iii) attività stagionali (art. 11); (iv) specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi, oppure produzione di specifiche opere audiovisive; (v) sostituzione di lavoratori assenti; (vi) assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, lavoratori in mobilità e lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
(III) l’inoperatività del limite di durata massima per (i) soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e (ii) soggetti svantaggiati o molto svantaggiati (Reg. UE n. 651/2014).
5. Lavoro agile (“smart working”)
Novità alla L. n. 81/2017 (art. 14), con previsione del termine perentorio per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fissato in “cinque giorni dalla data di avvio del periodo” oppure nei “cinque giornisuccessivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.
6. Cassa integrazione
Importante modifica all’art. 8, D.Lgs. n. 148/2015 (art. 6): il lavoratore beneficiario dell’ammortizzatore sociale – sia esso subordinato o autonomo – ha oggi diritto di svolgere attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale, con la precisazione che, relativamente alle giornate di lavoro effettuate, il lavoratore non ha diritto al trattamento di integrazione salariale.
In ogni caso, il lavoratore deve dare previa comunicazione dell’inizio della nuova attività alla sede territoriale dell’INPS, a pena di decadenza dal diritto all’integrazione salariale.
7. Apprendistato “duale”
Integrazione del D.Lgs. n. 81/2015 (art. 18): il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, una volta conseguita la qualifica o il diploma professionale, nonché il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, può essere trasformato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, rispettivamente in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
8. Contratto di lavoro misto
Modifiche alla L. n. 190/2014 (art. 17): è oggi possibile beneficiare del regime forfettario per i redditi prodotti in esecuzione da attività come professionista autonomo anche in caso di rapporto di lavoro a causa ibrida, ossia parzialmente subordinato e parzialmente autonomo, in presenza dei presupposti e delle caratteristiche fissate dalla legge per i rapporti di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, instaurati fra i medesimi soggetti.
9. Conciliazione telematica
Il legislatore del Collegato lavoro ha disposto espressa delega al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la disposizione di nuove regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 20).
10. Rateizzazione dei debiti contributivi
L’INPS e l’INAIL possono autorizzare il pagamento rateale dei debiti contributivi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non ancora oggetto di riscossione, nel limite massimo di sessanta rate mensili (art. 23).