Con l’ordinanza n. 19790/2026, la Cassazione esclude l’applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato preventivo in continuità nel regime ante Correttivo ter, chiarendo che il rinvio dell’art. 88, comma 2-bis, CCII alle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, riguarda esclusivamente il concordato liquidatorio.
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