È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, il Decreto Legislativo 5 febbraio 2024 n. 20, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Legge delega in materia di disabilità del 22 dicembre 2021 n. 227.
Si tratta di un organo collegiale, costituito da un presidente e da due componenti, che eserciterà le seguenti funzioni:
- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dagli altri trattati internazionali, nonché dalla Costituzione e dalle leggi e regolamenti dello Stato in materia;
- contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole proposto dalla medesima Autorità;
- promuovere l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini;
- ricevere segnalazioni dalle persone con disabilità, dai loro familiari o da chi le rappresenta;
- svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
- richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- formulare raccomandazioni e pareri;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive;
- promuovere rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- assicurare la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità;
- visitare, con accesso illimitato ai luoghi, le strutture che erogano servizi pubblici, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato;
- effettuare le visite agli istituti penitenziari;
- agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche, ma anche di modelli di accomodamento ragionevole;
- collaborare con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.