SOMMARIO: 1. Sulla possibilità di ribassare i costi della manodopera – 2. sulla legittimità della previsione del sopralluogo obbligatorio – 3. Sull’esclusione automatica delle offerte anomale negli affidamenti sottosoglia.
1. Sulla possibilità di ribassare i costi della manodopera
Il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è legittima la formulazione da parte dei concorrenti di ribassi sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.
TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 20 marzo 2025 n. 11
«I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: «Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale»; se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta».
2. Sulla legittimità della previsione del sopralluogo obbligatorio
Il TAR Lazio, sede di Roma, precisa che sono legittime le clausole della lex specialis, con le quali la stazione appaltante chiede ai concorrenti di effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo nei locali dove dovranno essere svolte le prestazioni del contratto oggetto di affidamento.
TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 14 aprile 2025 n. 7218
«La previsione della lex specialis, la quale imponga, a pena di esclusione, l’essenzialità del sopralluogo, non si pone in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del Codice, poiché trattasi di attività necessaria ai fini della formulazione dell’offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara».
3. Sull’esclusione automatica delle offerte anomale negli affidamenti sottosoglia
Il TAR Lazio – Roma chiarisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale negli affidamenti sottosoglia, prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 36/2023, costituisce un’ipotesi che deve essere espressamente prevista nella lex specialis della gara.
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 1° aprile 2025 n. 6479
«Nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), atteso che l’articolo 54 deroga esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
Ne discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale esclusione».