SOMMARIO: 1. Sui vizi relativi alla nomina o alla composizione della commissione giudicatrice, in caso di procedura di gara con più lotti – 2. Sulla rilevanza del mancato pagamento dei tributi locali quali gravi violazioni non definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 – 3. Sulla necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI, quote di esecuzione delle prestazioni contrattuali e requisiti di qualificazione posseduti – 4. Sul termine per chiedere la rettifica di eventuali errori materiali dell’offerta, ai sensi dell’art. 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
1. Sui vizi relativi alla nomina o alla composizione della commissione giudicatrice, in caso di procedura di gara con più lotti
Il TAR per la Lombardia, sede di Milano, precisa che gli eventuali vizi relativi alla nomina o alla composizione della commissione giudicatrice, in gara suddivise in lotti, non si estendono a lotti diversi da quello oggetto del ricorso giurisdizionale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 marzo 2025 n. 1109
«Sotto il profilo patologico, i vizi che inficiano la nomina o composizione della Commissione si proiettano, quale invalidità ad effetto caducante, sugli atti successivamente adottati dal soggetto che svolge la gara e ciò avviene sulla base della considerazione giuridica che questi atti (presupponenti) abbiamo come presupposto imprescindibile gli atti (presupposti) posti in essere dall’organo valutativo, di modo che, una volta che i primi risultino inficiati, lo saranno inevitabilmente anche i secondi.
I vizi che inficiano la nomina o composizione della Commissione non si trasmettono invece in via automatica ai lotti diversi rispetti a quello oggetto di impugnativa poiché tale effetto viene precluso dall’autonomia delle singole procedure di gara relative ai diversi lotti attinenti al medesimo bando (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1281/2022). […] Il vizio che colpisce la Commissione di una gara ad oggetto plurimo rimane un vizio di quella specifica procedura di gara che inficia in via derivata, con effetto viziante, tutte le aggiudicazioni, ma che potrà essere fatto valere, attesa l’autonomia delle gare relativa ai vari lotti, mediante apposita impugnativa o ricorso cumulativo (art. 120, comma 11-bis, c.p.a.). Nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto, in mancanza di specifico gravame le altre aggiudicazioni continuano a rimanere in piedi.
Ne consegue che (a) il vizio sulla nomina e/o composizione della Commissione non si riverbera, come effetto caducante, sugli altri lotti della medesima gara e, di conseguenza, (b) l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione di un lotto per vizi che riguardano la Commissione non si riverbera in via automatica sugli altri lotti».
2. Sulla rilevanza del mancato pagamento dei tributi locali quali gravi violazioni non definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 36/2023
Il TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, conferma che anche l’omesso pagamento dei tributi locali può assumere rilevanza in relazione alla causa di esclusione prevista dall’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 aprile 2025 n. 647
«La censura [secondo cui i tributi locali non rientrano nella definizione di imposte e tasse fornita dall’art. 2, All.II.10 d.lgs. n.36/2023, N.d.R.] non è condivisibile in quanto l’all. II.10 si limita ad utilizzare l’espressione “imposte e tasse” senza distinguere tra i tributi per cui ente impositore è lo Stato e tributi per cui enti impositori sono gli enti locali.
In particolare non può essere condivisa l’asserzione del ricorrente secondo cui l’art. 2 dell’all. II.10, nel collegare le imposte e tasse con l’attività di controllo o di liquidazione o di riscossione degli uffici, circoscriverebbe l’ambito di applicazione della norma ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una argomentazione che prova troppo, considerato che notoriamente anche gli enti locali sono dotati di uffici competenti ad effettuare attività di controllo e di liquidazione dei tributi. Né rileva in senso contrario che gli atti di accertamento siano nel caso di specie notificati dall’ente concessionario del servizio di riscossione: infatti, la circostanza che il Comune intenda affidare a un altro ente l’attività di riscossione non muta la natura giuridica del tributo».
3. Sulla necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI, quote di esecuzione delle prestazioni contrattuali e requisiti di qualificazione posseduti
Il TAR per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, evidenzia che, per gli appalti di lavori, il D.Lgs. 36/2023 impone la necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI, quote di esecuzione delle prestazioni contrattuali e requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese raggruppate.
TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22 aprile 2025 n. 412
«Il Codice, quindi, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato perle prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante. […]
L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in tal senso, confermando, da un lato, la piena libertà per le imprese aggregate in R.T.I. di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, mantiene fermo il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico […].
Pertanto, la facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano, quale limite invalicabile, la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta».
4. Sul termine per chiedere la rettifica di eventuali errori materiali dell’offerta, ai sensi dell’art. 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023
Con riferimento alla possibilità per il concorrente di chiedere la rettifica dell’errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica, ai sensi dell’art. 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il TAR Puglia – Bari precisa che tale facoltà può essere esercitata fino al momento dell’apertura della specifica offerta che contiene l’errore materiale da correggere.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 6 maggio 2025 n. 641
«È il tenore letterale stesso [dell’art. 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, N.d.R.] a far ritenere che il legislatore abbia inteso porre lo sbarramento temporale dell’apertura delle buste con riferimento a ciascuna di esse.
La norma in commento ammette la possibilità di rettificare eventuali errori materiali dell’offerta tecnica ed economica “[f]ino al giorno fissato per la loro apertura”. Rettifica che, riprendendo il dettato normativo, può riguardare “un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica”.
Alla luce del chiaro tenore testuale, la facoltà accordata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, per essere pienamente garantita, deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta (tecnica o economica e, soprattutto “loro apertura”) fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta.
Se così non fosse non avrebbe avuto senso distinguere tra offerta tecnica e offerta economica, posto che il legislatore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento, genericamente, alla offerta unitariamente intesa.
Ciò è confermato dall’utilizzo della congiunzione disgiuntiva « o », mentre l’interpretazione accordata dalla ricorrente richiederebbe una congiunzione di tenore opposto (i.e. « e »).
Diversamente, il comma in esame avrebbe specificato che la rettifica può avvenire sino all’apertura di una o della prima busta riguardante le offerte.
La possibilità di trasmettere rettifiche all’offerta economica in un momento in cui risultano già aperte le offerte tecniche, del resto, non potrebbe, neppure in astratto, incidere sulle valutazioni in corso stante il noto principio di separazione tra offerta tecnica ed economica».