Con la sentenza n. 5847/2026, la Cassazione civile torna a pronunciarsi su un tema centrale del diritto fallimentare: la revocabilità delle rimesse bancarie.
La Corte riafferma una distinzione fondamentale tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Le rimesse solutorie, in quanto pagamenti di un credito esigibile della banca, restano soggette alla revocatoria fallimentare; quelle ripristinatorie, che si limitano a ricostituire la provvista nei limiti dell’affidamento concesso, ne rimangono escluse.
Il punto più rilevante riguarda la distribuzione dell‘onere probatorio: non spetta alla curatela dimostrare che le rimesse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria. È la banca convenuta, invece, a dover provare l’assenza di tale riduzione per sottrarsi alla revocatoria.
Leggi l’articolo dell’Avv. Cristina Biglia per il Quotidiano Giuridico/Altalex.