Violazioni fiscali sub iudice negli appalti: la decisione del TAR Toscana

Pavesio Studio Legale, con l’Equity Partner Helga Garuzzo e il Managing Associate Umberto Michielin ha ottenuto, nell’interesse di una stazione appaltante, una significativa pronuncia favorevole da parte del TAR Toscana in materia di contratti pubblici e cause di esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate.

In particolare, con la sentenza n. 1527 del 13 luglio 2026, il TAR Toscana ha chiarito che l’art. 95, comma 2 del Codice Appalti non impone alla stazione appaltante di svolgere un’autonoma valutazione sulla concreta affidabilità, moralità professionale o capacità economico-finanziaria dell’operatore economico interessato da una violazione fiscale ancora sub iudice. La verifica dell’amministrazione deve invece limitarsi all’accertamento della sussistenza dei presupposti normativamente previsti, ossia la gravità della violazione e l’assenza delle specifiche esimenti contemplate dal Codice e dall’Allegato II.10, senza ulteriori apprezzamenti discrezionali.

Tale pronuncia assume particolare rilievo perché si discosta dall’orientamento che, valorizzando l’espressione “qualora ritenga” contenuta nell’art. 95, comma 2 del Codice, pone in capo alla stazione appaltante l’onere di valutare l’affidabilità sostanziale dell’operatore economico.

Il TAR Toscana ha invece affermato che la discrezionalità amministrativa (o, meglio, tecnica) è circoscritta alla verifica dei presupposti tipizzati dalla legge, escludendo che possano assumere rilevanza elementi ulteriori quali la solidità patrimoniale dell’impresa, la buona fede o la contestazione nel merito dell’accertamento tributario.”

Autori: Helga Garuzzo, Umberto Michielin

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