Dal 1° ottobre 2024, le imprese, poter lavorare nei cantieri “temporanei e mobili”, dovranno possedere una patente a crediti obbligatoria per come risulta dal nuovo art. 27 del D.lgs. 81/2008 sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, norma precedentemente mai attuata.
La novità è stata inserita dal Governo nel più ampio Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19, (c.d. D.L. PNRR bis), convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce norme trasversali nell’ambito dei finanziamenti del PNRR (ai rinvia ai client alert delle altre aree di competenza).
Inoltre, il c.d. D.L. Coesione del 7 maggio 2024 ha modificato i commi 10-12 dell’art. 29 del D.L. PNRR bis in materia di “contrasto del lavoro sommerso” (art. 28 del c.d. D.L. Coesione che ha modificato i commi 10-12 dell’art. 29 del D.L. PNRR bis) introducendo l’obbligo di acquisire l’attestazione di congruità della manodopera per tutti gli appalti privati per la realizzazione di lavori edili di valore complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro. Da notare che la legge di conversione di questo Decreto-Legge potrebbe inserire ulteriori modifiche.
Obblighi degli appaltatori e dei lavoratori autonomi
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la “patente a crediti” o titolo equivalente e acquisire l’attestazione di congruità dalla Cassa Edile territorialmente competente.
La patente a crediti è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, presenti i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
In caso di dichiarazione non veritiera, la patente viene revocata.
Al momento del rilascio la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e può subire, in seguito all’emanazione di provvedimenti definitivi (come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/1981) decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di 1 credito, fino ad un massimo di 20 (nei casi di infortunio mortale o malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, a causa della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Se si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi, salvo ricorso.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei canteri temporanei e mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, a pena di irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.
Obblighi dei committenti, responsabili dei lavori e direttore lavori
Il committente/responsabile dei lavori e il committente/direttore dei lavori deve:
- Verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati lavori in corso alla data del 1° ottobre 2024, anche nei casi di subappalto, oppure il possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla terza, considerato titolo equivalente. In mancanza è prevista una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro.
- Negli appalti privati per la realizzazione di lavori edili di valore pari o superiore a 70.000,00 euro, prima di procedere al saldo finale dei lavori, acquisire l’attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. In mancanza, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.