Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio dei controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 le istruzioni operative emanate di concerto da Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF, per contrastare il finanziamento alle società produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo (di seguito le “Istruzioni Operative”).

Le Istruzioni Operative danno attuazione alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021 n. 220, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito la “Legge”) in forza del quale  “gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasposto delle mine antipersona, delle munizioni o submunizioni cluster e di loro singoli componenti”.

Le Istruzioni Operative sono rivolte agli intermediari abilitati, così come definiti all’articolo 2 della Legge (di seguito gli “Intermediari Abilitati”) , tra cui figurano: le banche italiane, i gestori italiani, le SIM, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB ivi compresi i Confidi, la società Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese dell’Unione Europea o in un Paese Terzo, i fondi pensione italiani gli agenti di cambio italiani, le fondazioni italiane di origine bancaria, le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea o in un Paese Terzo.

La Legge, in adempimento agli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale, ha introdotto sin dal 23 dicembre 2021 per gli Intermediari Abilitati il divieto di finanziamento delle società italiane ed estere che direttamente o indirettamente, tramite società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

Va chiarito che con il termine “finanziamento” deve intendersi “ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l’assunzione di partecipazioni, l’acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari “(cfr. art. 2 comma 1 lett. b) della Legge).  

Le Istruzioni Operative richiedono controlli rafforzati, adattati al rischio e in particolare obbligano gli Intermediari Abilitati a adottare idonei presidi procedurali secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, nonché tenendo conto dell’operatività dell’Intermediario Abilitato e delle società da esso controllate.

Tali presidi devono includere almeno:

  • l’obbligo di consultare, prima di effettuare il finanziamento, “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”;
  • procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge;
  • l’istituzione di adeguati flussi informativi al fine di “assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottato per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto”.

In caso di gruppi bancari, finanziari, assicurativi o gruppi di SIM, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalle società capogruppo.

Le Istruzioni Operative dispongono inoltre:

  • l’obbligo per gli Intermediari Abilitati di adottare tutte le misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente al proprio organismo di vigilanza l’eventuale violazione del divieto riscontrata nel corso dei controlli sui finanziamenti effettuati.

Le Istruzioni Operative richiamano l’art.6 della Legge quanto ai poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza precisando che per le sanzioni di propria competenza il MEF “determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689”.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della Legge:

  • nei confronti degli Intermediari Abilitati che non osservino il divieto di finanziamento e/o le Istruzioni Operative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000,00 a euro 1.500.000,00, per i casi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231[1];
  • per quanto concerne i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo degli Intermediari Abilitati che non osservino il divieto di finanziamento e/o le Istruzioni Operative, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 250.000,00, nonché, come conseguenza della sanzione, la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre mesi. In caso di società quotata scatta anche l’incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione e controllo in società quotate e in società appartenenti al medesimo gruppo.



[1] Art. 5. Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

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