Novità in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo (Provvedimento IVASS n. 144/2024)

L’IVASS, con provvedimento n. 144 del 4 giugno 2024 (il Provvedimento), ha apportato modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, volte a prevenire l’utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Provvedimento è volto ad allineare la disciplina nazionale agli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dell’EBA (European Banking Authority) del 16 giugno 2022.

Come anche indicato nella relazione di presentazione dell’IVASS del 4 giugno 2024, le modifiche più significative riguardano:

  • l’introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l’individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza erano assegnati essenzialmente all’Alta direzione) (artt. 1-5).
  • l’identificazione, da parte delle imprese e degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lett. a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private, della figura del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio tra i componenti dell’organo di gestione, con il compito di assicurare la piena consapevolezza dell’organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui l’impresa è esposta, nonché di fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte. La figura è disegnata come elemento di raccordo tra la Funzione Antiriciclaggio e l’organo con funzione di gestione e come figura di garanzia sull’efficacia dei controlli interni per finalità antiriciclaggio. La nomina del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio deve essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026 (artt. 6 e 23, comma 2)
  • la disciplina dei rapporti tra il titolare della Funzione Antiriciclaggio e il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, e l’inserimento dell’obbligo di consultare la Funzione Antiriciclaggio nei casi in cui l’apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all’approvazione di un alto dirigente (artt. 8-10).
  • la previsione di esternalizzazione esclusivamente per i compiti, e non per la responsabilità, della Funzione Antiriciclaggio. Rimane quindi confermata la nomina di un titolare della Funzione Antiriciclaggio con compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate (art. 11).
  • l’ampliamento della portata e del contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo. Tra questi, si segnalano l’individuazione di un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio di gruppo (tra i consiglieri componenti dell’organo con funzione di gestione dell’ultima società controllante italiana), la designazione di un titolare della Funzione Antiriciclaggio di gruppo e l’indicazione dei suoi compiti (che includono, tra gli altri, il coordinamento delle singole componenti del gruppo e la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo) e la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo (artt. 16-19).

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