È stata introdotta la definizione della condizione di disabilità, oltre che del concetto di accomodamento ragionevole, ad opera del Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024 (nel seguito, il “Decreto”).
Il Decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024, salvo che per alcune disposizioni che saranno applicabili (i) a decorrere dal 1° gennaio 2025 nei territori interessati da una fase di sperimentazione e (ii) a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel restante territorio nazionale.
Nel seguito le due principali novità per l’impresa che dovrà tenere conto di questa evoluzione anche normativa nella gestione di situazioni di disabilità.
1. La condizione di disabilità.
Il Decreto individua una nuova nozione della condizione di disabilità che supera la classica ricostruzione medica (condizione che deriva dall’impedimento conseguente ad una malattia) per introdurre e normare l’aspetto relativo all’interazione tra la disabilità della persona (tra cui il lavoratore) e gli altri soggetti ai fini del perseguimento della garanzia di parità.
Per “condizione di disabilità” si intende una duratura compromissione che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita.
2. Gli accomodamenti ragionevoli.
L’accomodamento ragionevole dell’organizzazione aziendale – richiesto nei casi di disabilità – è individuato nell’insieme delle misure e adattamenti necessari (“pertinenti, appropriati e adeguati”) ad opera del datore di lavoro per consentire al disabile l’accesso e la prosecuzione della vita lavorativa.
L’onere imposto dall’accomodamento al datore di lavoro non deve tuttavia essere sproporzionato o eccessivo.
Nel contesto lavorativo, il datore è perciò tenuto ad assumere varie iniziative per favorire la piena inclusione dei lavoratori con disabilità, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile rispondente ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) in ambito sociale. Tali iniziative potranno consistere, tra altro, nell’adeguamento della postazione di lavoro con utilizzo di tecnologie o idonee apparecchiature; nella modifica delle modalità organizzative, con impiego del lavoro agile o diversa turnazione dei ritmi di lavoro; in specifiche attività di formazione e di tutoraggio, ecc..
La persona con disabilità ha facoltà di richiedere l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta, e partecipa al procedimento relativo alla sua individuazione.
Il datore di lavoro potrà adottare tali soluzioni sempre che le stesse risultino “ragionevoli”, valutando nel concreto l’incidenza economica della misura sull’organizzazione aziendale, oltre che le condizioni di contesto nel caso concreto.